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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1355

Concessione di un assegno straordinario al titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 19 febbraio 1965, n. 32 (in G.U. 20/02/1965, n.45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1965)
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Testo in vigore dal:  23-12-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di concedere un assegno straordinario in misura, pari ad una mensilità della pensione in godimento ai titolari di pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio; Decreta:

Art. 1


Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti è concesso un assegno straordinario, in misura pari ad una mensilità della pensione in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, da corrispondersi non oltre il 31 marzo 1965.