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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 706

Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 ottobre 1964, n. 999 (in G.U. 29/10/1964, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1964)
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Testo in vigore dal:  23-12-1964
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 16 e 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio; Decreta:

Art. 1


Per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno finanziario per la gestione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta dai proventi del contributo base, nonché l'onere costituito dalla quota parte del contributo per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono posti a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo di lire 47,4 miliardi, da ripartirsi ai titoli sopra indicati fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di 7 decimi e 3 decimi.
Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dall'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201, lo Stato concorre al finanziamento della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964, con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,1 miliardi.
Per lo stesso periodo indicato nei precedenti comma, l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall'art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 9,7 miliardi.
Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, dall'articolo 11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250 e dall'art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, lo Stato concorre al finanziamento dello stesso Fondo per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,8 miliardi.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito senza modificazioni dalla L. 19 febbraio 1965, n. 27, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma."