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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94

Modificazioni temporanee al regime daziario delle ghisa da fonderia.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 maggio 1964, n. 291 (in G.U. 18/05/1964, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1964)
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Testo in vigore dal:  19-3-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 159, che ratifica e dà esecuzione al Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956, che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 18 aprile 1951;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la Raccomandazione 2-64 del 15 gennaio 1964 dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai Governi degli Stati membri, pubblicata nel n. 8 del 22 gennaio 1964, della "Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee", relativa all'instaurazione di una protezione speciale per le importazioni di ghise da fonderia, fino al 31 dicembre 1965;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al vigente regime daziario delle ghise dà fonderia in adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta Raccomandazione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di

concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, nella misura del 5% sul valore con una riscossione minima di 7 unità di conto per tonnellata:
ghise ematiti, contenenti in peso 1,50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);
ghise fosforose, contenenti in peso più di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).