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DECRETO-LEGGE 28 maggio 1957, n. 360

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 luglio 1957, n. 582 (in G.U. 26/07/1957, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/07/1957)
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Testo in vigore dal:  3-6-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme con forza di legge per disciplinare gli esami delle sessioni del corrente anno nelle scuole secondarie e artistiche di ogni ordine e grado;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1956-57.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1957

GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 19. - CARLOMAGNO