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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1956, n. 1110

Modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 novembre 1956, n. 1330 (in G.U. 30/11/1956, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1956)
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Testo in vigore dal:  1-10-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibile esclusivamente nelle caldaie e nei forni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) è sospesa l'applicazione del dazio di importazione sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; densi (voce della tariffa 271-b-6-alfa-I-A);
b) è da applicare il dazio di importazione nella misura ridotta del 3% sul valore sugli oli di petrolio, Oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; fluidi e fluidissimi (voci 271-b-6-alfa-I-B) e
c) della tariffa.