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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1070

Modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse di bollo sulle carte da giuoco.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 dicembre 1954, n. 1151 (in G.U. 16/12/1954, n.288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1954)
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Testo in vigore dal:  24-11-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare le imposte di bollo sulle carte da giuoco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1



Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse di bollo sulle carte da giuoco sono apportate le seguenti modificazioni:
1. L'art. 1, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e con il decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 72, è ulteriormente modificato come appresso:
"L'imposta di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:
a) carte da giuoco comuni a, mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: imposta lire trecento per ogni mazzo;
b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: imposta lire cinquecento per ogni mazzo.
Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure, nonché quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure;
c) per le carte da giuoco a mazzi di qualunque numero di carte fabbricate con materia diversa dalla carta: imposta lire seicento per le carte da giuoco comuni di cui alla lettera a); imposta lire mille per le carte da giuoco di lusso di cui alla lettera b).
Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da imposta".
2. I comma primo e secondo dell'art. 5 già modificati dall'art. 1, seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e dall'art. 1, seconda parte del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 72, sono sostituiti con i seguenti:
"I bolli da L. 300, 500, 600 e 1000 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione dell'imposta di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio col berretto alato e con la faccia, rivolta a destra, di chi guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 300 o L. 500 o L. 600 o L. 1000".
"I bolli da L. 300 e L. 600 sono circolari e quelli da L. 500 e L. 1000 ottagonali; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia".