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DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 860

Abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, Istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 novembre 1954, n. 1061 (in G.U. 23/11/1954, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1954)
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Testo in vigore dal:  24-9-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abolire il coefficiente di compensazione sul bestiame bovino da macello essendo venuta a cessare la causa di perturbamento al mercato nazionale di detto bestiame che ne determinò l'istituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello, è abrogato.