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DECRETO-LEGGE 15 marzo 1952, n. 114

Proroga del termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'industria Meccanica" F.I.M.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1952, n. 438 (in G.U. 14/05/1952, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1952)
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Testo in vigore dal:  15-5-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga del termine del 31 dicembre 1951 previsto dalla legge 17 ottobre 1950, n. 840, per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" F.I.M.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il bilancio e, ad interim, per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'industria Meccanica" F.I.M., istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, resta fissato al
((30 giugno 1953))
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