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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1951, n. 1211

Disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 gennaio 1952, n. 8 (in G.U. 19/01/1952, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1952)
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Testo in vigore dal:  27-11-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1


I titolari di pensioni a carico dello Stato e delle Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, i quali, in seguito alle recenti alluvioni, abbiano dovuto trasferirsi in un Comune diverso da quello di ordinaria residenza, possono conseguire i pagamenti dei loro assegni scaduti nel mese di novembre 1951 e in scadenza nei mesi di dicembre 1951 e gennaio 1952, osservando le modalità sancite nel presente decreto.