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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1951, n. 942

Limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1951, n. 1176 (in G.U. 19/11/1951, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1951)
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Testo in vigore dal:  20-9-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello stagno e delle rispettive leghe;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Sono vietati, salvo quanto disposto negli articoli 3 e 4:
1) l'impiego totale o parziale del nickel, del rame, dello zinco, e delle leghe relative, per la fabbricazione dei prodotti indicati rispettivamente nelle tabelle A, C, D, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per l'industria e il commercio;
2) la nichelatura dei prodotti indicati nella tabella B allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per l'industria e il commercio;
3) l'uso dei prodotti indicati nelle tabelle A, C, D, per destinazioni diverse da quelle in esse previste.