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REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1939, n. 1201

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, del caffè e dei surrogati del caffè. (039U1201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 novembre 1939, n. 1829 (in G.U. 19/12/1939, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1939 al: 14-9-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, riguardante i diritti di confine sul caffè;
Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, riguardante il regime fiscale dei surrogati del caffè e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono stabilite come appresso:



Oli greggi di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come

combustibili nei motori (ex voce 643-a-1

della tariffa dei dazi doganali) . . . . . . . . L. 150 per q.le

2) per altri usi (voce 643-a-3) . . . . . . . . .» 300 » »

Benzina (voce 643-b-1) . . . . . . . . . . . . . » 530 » »

Acqua ragia minerale (voce 643-b-2) . . . . . . .» 430 » »

Petrolio (voce 643-b-3) . . . . . . . . . . . . .» 410 » »

Oli da gas:

1) da usare direttamente come

combustibili (voce 643-b-4 - alfa):

a) con densità da 0.850 a 0.890

alla temperatura di 15° C . . . . . . . . . . . .L. 240 per q.le

b) con densità superiore a 0.890 alla

temperatura di 15° C . . . . . . . . . . . . . . » 150 » »

2) per altri usi (voce 643-b-4 - beta) . . . . . » 255 » »

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-b-5 - alfa) . . . . . . » 285 » »

2) altri (voce 643-5 - beta) . . . . . . . . . . » 255 » »

Residui della lavorazione degli oli greggi

di petrolio naturali, degli oli provenienti

dalla lavorazione dei catrami paraffinici di

lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come

combustibili nei motori (ex voce

643-b-6 - alfa) . . . . . . . . . . . . . . . . » 150 » »

2) per altri usi (voce 643-b-6 - gamma) . . . » 255 » »


Resta confermata rispetto agli aumenti di imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.