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REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1936, n. 2099

Modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina. (036U2099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1937, n. 744 (in G.U. 01/06/1937, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di un ritocco al regime fiscale della benzina in relazione con il regime dei prezzi;
Visto l'art. 3. n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'aliquota di tassa di vendita sulla benzina è fissata in L. 170 per quintale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme che fossero necessarie per l'applicazione del precedente comma con particolare riguardo alle miscele alcool-benzina.