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REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936, n. 246

Assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale combattenti per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti in guerra. (036U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 aprile 1936, n. 765 (in G.U. 11/05/1936, n.109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  27-2-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assegnazione di un contributo straordinario annuo a favore di detto Ente per metterlo in grado di corrispondere ai suoi fini di assistenza in favore dei reduci di guerra e delle famiglie dei caduti in guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il Capo del Governo è autorizzato a concedere, annualmente, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale combattenti, nella misura necessaria per il raggiungimento dei fini assistenziali previsti dal regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, qualora le rendite dell'Opera non presentino un margine sufficiente.

Il contributo di cui al precedente comma non potrà eccedere la somma occorrente per costituire, insieme con le rendite predette, l'importo massimo di L. 7.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dall'anno 1936-XIV.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registralo alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 123. - MANCINI.