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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1302

Indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica. (034U1302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 808 (in G.U. 10/06/1935, n. 135).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1983)
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Testo in vigore dal:  31-8-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le successive modificazioni;
Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica 27 giugno 1924, che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'Aeronautica, con le successive modificazioni;
Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica 24 agosto 1924, sulla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, sull'ordinamento della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;
Ritenuto urgente e necessario emanare nuove norme sulle indennità da corrispondere al personale civile e militare della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le annesse norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.