stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3179

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione. (028U3179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 marzo 1930, n. 230 (in G.U. 01/04/1930, n. 77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-2-1929 al: 16-9-1933
aggiornamenti all'articolo

Art. 69

Accertamento di potenza delle motoleggere e dei pattini a motore.


Per la circolazione delle motoleggere o per l'uso dei pattini a motore, che rispondano ai requisiti indicati nel quarto capoverso dell'art. 57, il Circolo ferroviario d'ispezione rilascia un'autorizzazione alla circolazione che contiene i dati relativi alla potenza del motore.

Tale documento deve sempre accompagnare chi circola con la motoleggera o si serve dei pattini a motore. Nessun altro documento è prescritto sia in relazione al veicolo, sia per quanto riguarda l'idoneità del conducente.