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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3179

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione. (028U3179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 marzo 1930, n. 230 (in G.U. 01/04/1930, n. 77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1929 al: 16-9-1933
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Art. 61

Segnalamento visivo degli autoveicoli.


Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 41, ogni automobile deve portare nella parte anteriore due fanali a luce bianca ed uno nella parte posteriore collocato in maniera da poter illuminare a luce bianca la targa di riconoscimento, in conformità alle prescrizioni stabilite nel primo capoverso dell'art. 72, e proiettare all'indietro luce rossa.

I motocicli a tre ruote e i motocicli con carrozzino laterale dovranno avere uguali segnalazioni con facoltà di utilizzare uno dei fanali anteriori anche per la segnalazione posteriore.

I motocicli a due ruote debbono avere almeno un fanale anteriore a luce bianca ed uno posteriore a luce rossa. Le motoleggere debbono avere un fanale anteriore a luce bianca e posteriormente almeno un apparecchio a superficie riflettente rossa.

Tutti gli autoveicoli, capaci di superare la velocità di km. 30 all'ora, debbono avere, in via sussidiaria ai fanali, almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace d'illuminare la strada fino a 100 metri in avanti.

Il fanale posteriore rosso deve essere spostato sul rimorchio di coda in caso di trazione di uno o più veicoli rimorchiati.

Gli autoveicoli menzionati nel presente articolo, ad eccezione delle motoleggere, quando circolino nelle ore in cui è prescritto avere la targa illuminata, devono essere provvisti di dispositivi d'illuminazione elettrica tali da rendere leggibili ugualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di 30 metri.

L'uso di fari o di altre luci abbaglianti è vietato nell'interno degli abitati, dotati di sufficiente illuminazione pubblica, e deve essere momentaneamente interrotto od attenuato nell'approssimarsi di altri veicoli od animali.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di illuminazione, il cui uso è obbligatorio a norma del presente articolo, ovvero circoli con apparecchi di illuminazione disposti in modo diverso da quello prescritto, o non provvisti di dispositivi d'illuminazione elettrica sufficiente, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Il contravventore alle disposizioni del sesto capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.