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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1919, n. 34

Che reca disposizioni circa la applicazione delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi per l'anno 1919. (019U0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1919
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Testo in vigore dal:  13-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduto il testo unico delle leggi di tassa sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;
Visti i Nostri decreti 22 marzo 1917, n. 591, 4 ottobre 1917, n. 1713, e 3 gennaio 1918, n. 7;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nell'anno solare 1919 i contrassegni metallici stabiliti dalle vigenti disposizioni relative alle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi, saranno venduti al pubblico senza il congegno di chiusura.

Il possessore è tenuto ad applicare e mantenere a sua cura e responsabilità il contrassegno metallico al veicolo in circolazione su area pubblica, nel posto prescritto, con un propizio mezzo di chiusura, che lasci completamente visibili tutti i distintivi impressi nel contrassegno stesso.

Gli speciali contrassegni di esenzione da tassa continueranno ad essere distribuiti con congegno di chiusura.