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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 maggio 1918, n. 672

Che autorizza la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti a pagare gl'interessi dei depositi inscritti presso l'Intendenza di finanza di Udine. (018U0672)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1918
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Testo in vigore dal:  28-5-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 1, libro I, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Ritenuta la necessità di regolare i rapporti giuridici esistenti tra la Casse dei depositi e prestiti e i depositanti per quanto riguarda gli interessi sui depositi iscritti presso l'Intendenza di finanza di Udine a tutto il 26 ottobre 1917;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione, la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a pagare, su domanda delle parti, gli interessi che risultino, o si presumano liberamente esigibili sui depositi iscritti a tutto il 26 ottobre 1917 presso l'Intendenza di finanza di Udine, colle modalità e colle garanzie che la stessa Direzione generale, a suo giudizio, insindacabile, riterrà necessario di adottare.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti.

Visto, li guardasigilli: Sacchi.