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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonchè per l'esercizio degli ascensori. (17G00031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2017
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Testo in vigore dal:  16-3-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 5 e 32 nonché l'allegato C;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 35, comma 2, secondo periodo;
Vista la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori»;
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.
2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.»;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
b) "supporto del carico": la parte dell'ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle;
c) "ascensore modello": un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;
d) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
e) "immissione sul mercato":
1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) "installatore": la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;
g) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
h) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
i) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
l) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
m) "operatori economici": l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
n) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
o) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
p) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
s) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
t) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) "richiamo": in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale;
v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
z) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
bb) "montacarichi": un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
cc) "modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione", in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.»;
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). - 1. Le autorità competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale, l'immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento.
2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, è consentita l'esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finchè non saranno stati resi conformi.
Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.
3. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.
4. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.»;
e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori). - 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I.
2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall'allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
3. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.
4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.»;
f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Obblighi degli installatori). - 1. All'atto dell'immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.
2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 6-bis. Qualora la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.
3. L'installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.
4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.
5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.
6. Gli installatori indicano sull'ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l'installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l'ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'ascensore al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.
Art. 4-ter (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all'articolo 4, comma 2.
2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all'articolo 6. Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2.
6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.
Art. 4-quater (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante o l'installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, o all'articolo 4-ter, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 4-bis, comma 2, o all'articolo 4-ter, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante o dall'installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualità del fabbricante o dell'installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l'ascensore è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori o dell'ascensore;
c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall'ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.
Art. 4-quinquies (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.
2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 5 e 6.
L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all'articolo 4, comma 2, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utente finale e le autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per dieci anni dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.
Art. 4-sexies (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quinquies, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all'articolo 4, comma 2, non mette il componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I distributori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformità all'articolo 4, comma 2.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato.
Art. 4-septies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori). - 1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4-ter quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al presente regolamento.
Art. 4-octies (Identificazione degli operatori economici). - 1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.»;
g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori). - 1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.»;
h) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza per ascensori). - 1. I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX;
b) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto conformemente all'allegato VI;
c) conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui all'allegato VII.»;
i) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Procedure di valutazione della conformità degli ascensori). - 1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte B:
1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII.
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all'allegato XI:
1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII.
c) la conformità basata sulla verifica dell'unità per ascensori di cui all'allegato VIII;
d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull'esame del progetto per ascensori di cui all'allegato XI.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore e la persona responsabile dell'installazione e della prova dell'ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinchè quest'ultima possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza.
3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.
4. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.
Art. 6-ter (Dichiarazione di conformità UE). - 1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato II, contiene gli elementi specificati nei pertinenti allegati da V a XII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è immesso o messo a disposizione sul mercato e, per gli ascensori ed i componenti di sicurezza per ascensori immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
3. Se all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di sicurezza per ascensori e l'installatore si assume la responsabilità della conformità dell'ascensore ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.».
l) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Marcatura CE). - 1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE è apposta sull'ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato.
3. La marcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) l'esame finale di cui all'allegato V;
b) la verifica dell'unità di cui all'allegato VIII;
c) la garanzia della qualità di cui agli allegati X, XI o XII.
4. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) la garanzia della qualità del prodotto di cui all'allegato VI;
b) la garanzia totale di qualità di cui all'allegato VII;
c) la conformità al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX.
5. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. Le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»;
m) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Vigilanza del mercato e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei competenti organi tecnici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
n) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi). - 1.
Qualora le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
2. Se all'esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all'installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
3. Se all'esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un componente di sicurezza per ascensori non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
4. Le autorità di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui ai commi 2 e 3.
6. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.
7. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
8. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
9. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
10. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 8 e 9. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità.
11. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 10, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dagli operatori economici interessati. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5, che conferiscono la presunzione di conformità.
12. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/33/UE è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
13. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attività, sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorità di altri Stati membri che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
14. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori per i quali le relative misure provvisorie siano state ritenute giustificate, quale il suo ritiro dal mercato.
15. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato ad altra prescrizione o limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario, dell'installatore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
Art. 8-ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 8-bis, commi 7, 8 e 9, o delle analoghe procedure svolte dalle autorità competenti degli altri Stati membri, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa a un ascensore è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'ascensore non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'ascensore sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari a garantire il ritiro dal mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme. Il Ministero dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la misura adottata dall'Italia è considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-bis, comma 10, lettera b), del presente regolamento.
Art. 8-quater (Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi). - 1. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un ascensore, pur conforme al presente regolamento, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero dello sviluppo economico chiede all'installatore di far sì che tale ascensore non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, richiamato dal mercato o che ne venga limitato o proibito l'utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinchè tale componente di sicurezza per ascensori, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori o di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva attuata con il presente regolamento.
Art. 8-quinquies (Non conformità formale). - 1. Fatto salvo l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 7 del presente regolamento;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'articolo 7;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f) la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta;
g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l'indirizzo dell'installatore, del fabbricante o dell'importatore non è stato indicato conformemente all'articolo 4-bis, comma 6, all'articolo 4-ter, comma 6, o all'articolo 4-quinquies, comma 3;
h) le informazioni necessarie all'identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all'articolo 4-bis, comma 5, o all'articolo 4-ter, comma 5;
i) l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti di cui all'articolo 4-bis, comma 7, o all'articolo 4-ter, comma 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato, e ne informa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
o) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Notifica ed autorità di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente regolamento il Ministero dello sviluppo economico è designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 9-ter.
2. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 1 ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata dal relativo certificato di accreditamento.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa, senza oneri per i Ministeri interessati. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella qualità di autorità di notifica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attività di autorizzazione, nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle proprie attività;
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) non offrendo e non effettuando attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.»;
p) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi privati.
Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o l'installatore e l'organismo.
L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.
5. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità dispone:
a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) delle procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente legislazione nazionale;
d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori istituito dalla Commissione europea a norma dell'articolo 36 della direttiva attuata con il presente regolamento, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati da IV a XII.
Art. 9-quater (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche). - 1. L'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis.
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, la procedura o le procedure di valutazione della conformità e gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo è accertato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritirare la notifica.
Art. 9-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 6 e 6-bis.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede all'installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
6. Ferma la tutela giurisdizionale avverso le decisioni degli organismi notificati, contro i medesimi provvedimenti può essere espletata la procedura di revisione, regolata con proprio regolamento dall'organismo nazionale di accreditamento.
Art. 9-sexies (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati). - 1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un'approvazione;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità coprono il medesimo tipo di ascensori o i medesimi componenti di sicurezza per ascensori, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente regolamento ed ai lavori del relativo gruppo settoriale di organismi notificati.»;
q) l'articolo 10 è abrogato;
r) all'articolo 11, prima del comma 1, è anteposto il seguente:
«01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche degli ascensori rispetto a quanto disposto dal Capo I del presente regolamento e nell'osservanza della legislazione dell'Unione europea.»;
s) gli allegati da I a XIV sono sostituiti dagli allegati da I a XII di cui all'allegato A al presente regolamento.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 32 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, S.O.:
«Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.».
«Art. 32 (Ascensori). - 1. Il regolamento da emanare a norma dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41, S.O.:
«Art. 16 (Ascensori e montacarichi). - 1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2, punto 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento si intende per:
(Omissis).
c) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 2, punti 10) e 11), 30 e 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento si intende per:
(Omissis).
10) "accreditamento" attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
11) "organismo nazionale di accreditamento" l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;
(Omissis).».
«Art. 30 (Principi generali della marcatura CE). - 1.
La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.
2. La marcatura CE, come presentata all'allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.
3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.
4. La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.
5. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.
6. Senza pregiudizio dell'art. 41, gli Stati membri garantiscono l'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.».
«Art. 21 (Misure restrittive). - 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate, conformemente alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato, oppure di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, siano proporzionate e indichino i motivi esatti sui quali sono basate.
2. Tali misure sono comunicate senza indugio all'operatore economico pertinente, che è contestualmente informato dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti.
3. Prima dell'adozione di una misura di cui al paragrafo 1, all'operatore economico interessato è data la possibilità di essere ascoltato entro un adeguato periodo non inferiore ai dieci giorni, a meno che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. Se l'azione è stata adottata senza sentire l'operatore, a quest'ultimo è data l'opportunità di essere sentito non appena possibile e la misura adottata è tempestivamente riesaminata.
4. Ogni misura di cui al paragrafo 1 è tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver preso provvedimenti efficaci.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori:
«Art. 38 (Procedura a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi). - 1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che un componente di sicurezza per ascensori non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.
L'art. 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo.
2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.
3. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato.
Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, terzo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul loro mercato nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, terzo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dagli operatori economici interessati. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'art. 14, che conferiscono la presunzione di conformità.
6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori in questione, quale il suo ritiro dal mercato.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
«Art. 11 (Obiezioni formali alle norme armonizzate). - 1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide di:
a) pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
b) mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'art. 22, paragrafo 2.
5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'art. 22, paragrafo 3.».
- La direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003, reca: «Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE».