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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2016, n. 87

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2016
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  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati
    Sezione I
    Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale
  • 3
  • 4
  • Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA
  • 5
  • 6
  • Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale
  • 7
  • 8
  • Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale
  • 9
  • 10
  • Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera
    Sezione I
    Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera
  • 11
  • 12
  • 13
  • Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
    Sezione I
    Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
  • 24
  • 25
  • Attribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto
  • 26
  • 27
  • Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
  • 28
  • Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Disposizioni finali
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
Testo in vigore dal:  10-6-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, e, in particolare, l'articolo 16 in base al quale sono disciplinati, con uno o più regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di accesso alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché i criteri e le modalità tecniche e procedurali per il prelievo e la conservazione dei campioni biologici, nonché l'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 85 del 2009 in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA;
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera;
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio a norma EN ISO/IEC 17025;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA;
Ritenuto opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
Acquisito in data 31 luglio 2014 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il quale sono stati definiti i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA;
Acquisito in data 5 agosto 2014 il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), ribadito in data 27 gennaio 2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85.
2. Il presente regolamento disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.
3. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O.:
«Art. 16 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:
a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'art. 15 al CNBBSV;
e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'art. 13;
f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Per l'art. 16 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85 si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, della citata 30 giugno 2009, n. 85:
«Art. 13 (Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici). - (Omissis).
4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.».
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI (Decisione del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera) è pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI (Decisione del Consiglio relativa all'attuazione della Decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera) è pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210.
- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993, è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/905/GAI (Decisione Quadro del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio) è pubblicata nella G.U.U.E. 9 dicembre 2009, n. L 322.
- La risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 (Progetto di Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA) è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2009.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85:
«Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA). - 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.»;
«Art. 12 (Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni). - 1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.
4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.».
- Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI si veda nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.