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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2014, n. 104

Regolamento recante la rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste per gli Uffici marittimi di Loano, Alassio, S. Maria La Scala, Sistiana, Muggia, Aci Castello, Pozzillo, Torre Faro, Polignano a Mare e Torre a Mare. (14G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2014
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-8-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali e di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nella adunanza di sezione del 19 dicembre 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici
1. L'Ufficio locale marittimo di Loano è elevato a Ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga.
2. L'Ufficio circondariale marittimo di Alassio è declassato a Ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio locale marittimo di Alassio.
3. La Delegazione di spiaggia di S. Maria La Scala è elevata a Ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio locale marittimo di Acireale.
4. La Delegazione di spiaggia di Sistiana è soppressa.
5. L'Ufficio locale marittimo di Muggia è soppresso.
6. L'Ufficio locale marittimo di Aci Castello è soppresso.
7. L'Ufficio locale marittimo di Pozzillo è soppresso.
8. L'Ufficio locale marittimo di Torre Faro è soppresso.
9. La Delegazione di spiaggia di Polignano a Mare è soppressa.
10. La Delegazione di spiaggia di Torre a Mare è soppressa.
11. La sezione staccata di Santo Spirito presso la Capitaneria di porto di Bari è soppressa.
12. Le circoscrizioni territoriali degli Uffici compartimentali marittimi di Molfetta e Barletta, relativamente al comune di Bisceglie, nonché la circoscrizione territoriale dell'Ufficio compartimentale marittimo di Bari, quanto alla sezione staccata di Santo Spirito e alle Delegazioni di spiaggia di Polignano a Mare e Torre a Mare, tutte ricadenti nella giurisdizione della Direzione marittima di Bari, sono modificate secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 2.
13. La denominazione della Capitaneria di porto di Messina, di cui alla tabella della circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania è sostituita da quella di «Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto», ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle Autorità marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle tabelle allegate al presente regolamento, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Si riportano i testi degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
«Art. 1 (Circoscrizioni). La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica.
Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
«160. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.».
- La tabella delle circoscrizioni territoriali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) è pubblicata nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 1, comma 160, della legge citata 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.