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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014, n. 61

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (14G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/2014
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-4-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;
b) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti:
«Art. 2 (Procedimento). - 1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.
2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso.
3. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non può superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1.
5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi può autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.
Art. 2-bis (Determinazione dell'importo complessivo del contributo). - 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario.
2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1941, n. 392 recante norme in materia di «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1941, n. 123.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1988, n. 187 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1998, n. 140, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, n. 187, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. (Determinazione del contributo).
«1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392 , è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.
2. La richiesta di contributo da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, è presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Della presentazione della richiesta è data immediata notizia al presidente della corte di appello.
3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime.
Copia della richiesta è trasmessa al presidente della corte di appello.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge 24 aprile 1941, n. 392:
«Art. 1. Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i Comuni:
1° le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;
2° le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonché per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;
3° le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri à sensi del R. decreto 7 marzo 1938, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non è addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'art. 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso edificio ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.».