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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005
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vigente al 01/04/2014
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Testo in vigore dal:  31-12-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, recante la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce, con proprio decreto, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;
Visto l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente la nuova disciplina sulla vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, con il quale tra i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata prevista la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
Visto l'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, con il quale è stato stabilito che le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la disciplina degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;
Visti gli articoli 11, comma 5, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Ritenuta la necessità di modificare il regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, al fine di recepire le disposizioni legislative e regolamentari successivamente emanate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 ottobre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
Ritenuto di non recepire le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato in merito agli articoli 56, 62 e 73 del regolamento;
Tenuto conto, in merito alle osservazioni degli articoli 56 e 62, che con il decreto del Ministro delle attività produttive in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004, sono state specificate le tipologie dei contratti ed i limiti dell'importo delle singole voci di spesa per la fornitura dei beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori per i quali è ammesso operare in economia;
Tenuto conto, in merito all'osservazione dell'articolo 73, che affidare il controllo di regolarità amministrativa e contabile per più aziende speciali della stessa camera di commercio ad unico organo comporterebbe un eccessivo carico di lavoro sull'unico organo di controllo e che il risparmio economico sarebbe di modesta entità, poiché gli emolumenti attualmente riconosciuti ai collegi dei revisori dei conti delle aziende speciali di piccole dimensioni sono di limitato importo; peraltro la maggiore responsabilità e l'aggravio del carico di lavoro portano a concludere che all'unico organo di controllo dovrebbero essere corrisposti anche gli emolumenti dei collegi soppressi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Principi generali
1. La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:
a) consiglio: il consiglio definito ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) giunta: la giunta definita ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) segretario generale: il segretario generale nominato ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d) organo di valutazione strategica: l'organo di valutazione strategica definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988) concerne «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare il testo dell'art. 17, comma 1 è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.»
- Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934.
- Il decreto legislativo luogotenziale 21 settembre 1994, n. 315 recante «Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria, e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 23 novembre 1944.
- La legge 26 settembre 1966, n. 792, recante «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 10 ottobre 1966.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994) concernente «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in particolare il testo dell'art. 4, comma 3, è il seguente:
«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare il testo degli articoli 37 e 38 è il seguente:
«Art. 37 (Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».
«Art. 38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - 1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12, commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268:
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni entedalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) - n) (omissis);
o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della RepubbIica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- La legge 30 luglio 1998, n. 274 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998) recante «Disposizioni in materia di attività produttive»; in particolare il testo dell'art. 4 è il seguente:
«Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, concernente «Legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001).
«5. Ai fini della disciplina dei sistema delle procedure in economia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'art. 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
«Art. 14 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2000, n. 421;
i commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
l'art. 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;
gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'art. 13;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;
gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
l'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993;
il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
l'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
l'art. 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
il comma 1, dell'art. 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: «o ad economia» e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: «o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia»; l'art. 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: «o in economia»;
l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.».
- Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle camere di commercio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997.
- Il decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004 reca: «Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi».
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 14 e 20 della citata legge n. 580 del 1993:
«Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».
«Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.».
«Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle Unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».