stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-7-2002

Art. 106


(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le
consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.