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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 20

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  21-3-2002

Art. 2

Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo
1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le seguenti condizioni generali:
a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero, qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a presentare al momento dell'approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in atto;
c) sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell'anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni esecutive certificata da dichiarazione conforme dell'impresa.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 12 della legge 21 marzo 2001, n. 62, è il seguente:
"Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale). - Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).".
- Il testo dell'art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 13 della legge 21 marzo 2001, n. 62, è il seguente:
"Art. 36 (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I dipendenti delle aziende di cui all'art. 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione saladale di cui al citato art. 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.".