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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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vigente al 24/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-9-2001

Art. 45

Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".