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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-9-2001

Art. 18

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.