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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  27-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo con atto regolamentare dovrà adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, nonché alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalità di nomina dei vincitori nonché le modalità e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi:
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ed in particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del personale del camparto sanità;
Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana - supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile 1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in quattro categorie, all'interno delle quali sono stati individuati i diversi profili;
Visto, in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo cui, qualora l'accesso non avvenga tramite le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso dall'esterno è disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 512, e successive modificazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'emanazione del regolamento concernente la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del comparto sanità relativamente a tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro suindicato;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso il parere nella seduta del 9 novembre 2000;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Accesso dall'esterno
1. Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sarà effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. È esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilità di un solo posto, lo stesso è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilità di due posti, uno è attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% dà luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unità superiore se il risultato è pari o superiore alla metà dell'unità.
3. Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) precisando che il decreto legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note nella versione come modificata dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254:
"1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.".
- Si riportano gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 4, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.".
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. (abrogato);
3. (abrogato).
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).
"Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali.".
"Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case d cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabile nella legge 10 luglio 1960, n. 735.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 reca: "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Sanità", firmato in data 7 aprile 1999 tra: l'Aran e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
per le organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL-F.P. Sanità; FIST - CISL; UIL - Sanità; RSU:
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione nazionale Fials - Confsal Sanità; C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisal [Fls/Cisal, Cisal Sanità, Dirsan Cisal], Confill Sanità - Cusal, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi);
per le confederazioni sindacali:
CGIL, CISL, UIL, U.S.A.E., CONFSAL, CISAS:
"Art. 14 (Accesso dall'esterno). - 1. Il regolamento previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina l'accesso alle categorie dall'esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogato).".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a) e comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993 citato in premessa:
"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso all'esterno;
lettera b) (omissis);
comma 2 (omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.".
- Per il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro vedi note alle premesse.
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.".