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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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vigente al 03/04/2016
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Testo in vigore dal:  9-6-2001 al: 5-2-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla

proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile
1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate,l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.
6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):
"Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613".
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro sul volontariato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania):
"Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (Interventi urgenti di protezione civile):
"Art. 11 (Volontariato di protezione civile). - 1.
All'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono sono sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ;
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola: "associazioni è sostituita dalla seguente: "organizzazioni ;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis.
Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613. .
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d) ed e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, reca: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225:
"Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze). - 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari".
- Per il testo degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 13 della citata legge 11 agosto 1991, n. 266:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".
"Art. 13 (Limiti di applicabilita). - 1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772".