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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 444

Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C)

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2005)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;
t)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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u)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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v)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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z)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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aa)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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bb)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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cc)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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dd)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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ee)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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ff
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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gg)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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hh)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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ii)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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ll)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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mm)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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nn)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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oo)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
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