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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. 273

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  19-10-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, n. 89/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

"il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Composizione della Commissione). - 1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed è composta:
a) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;
b) dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'interno;
c) dal direttore centrale delle autonomie del Ministero dell'interno;
d) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
e) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
f) da un dirigente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
g) da un dirigente, esperto nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero delle finanze;
h) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
i) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);
j) da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.).
2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-razione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]".
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342:
"Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie). - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.
4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.
7. [La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'art. 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione centrale per gli organici degli enti locali . Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'art. 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale vice-presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali].
8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:
a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a).
8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi".
- Si riporta il testo degli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali):
"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1.
L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
7-bis. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.
Art. 92 (Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta e equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'art. 91, comma 4".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, reca: "Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".