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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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vigente al 19/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-6-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;
Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;
Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Metodo normalizzato
1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
- Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
"Art. 49 (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".