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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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vigente al 26/03/2014
  • Articoli
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO I
    DEFINIZIONI E OGGETTO
  • 1
  • 2
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO II
    AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
    SVILUPPO
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO III
    CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO IV
    DISCIPLINA TRANSITORIA
  • 12
  • 13
  • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
    CAPO I
    ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
  • 14
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
    CAPO I
    ABROGAZIONI
  • 17
Testo in vigore dal:  25-8-1999

Art. 9

(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati.
Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.