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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. 189

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1998
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vigente al 18/07/2014
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Testo in vigore dal:  4-7-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 24, comma 2, secondo il quale le somme relative ai contributi previdenziali ed all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, e l'articolo 24, comma 10, che prevede l'emanazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare, durante il periodo transitorio di cui al comma 1 dello stesso articolo 24, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari direttamente o mediante delega ad una banca convenzionata e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22, sulla base delle disposizioni contenute nella sezione I, capo III, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, e delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, relative ai termini ed alle modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse secondo la disciplina contenuta nel citato decreto interministeriale;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n 412, recante norme per il recupero della base contributiva;
Considerata la necessità di stabilire le modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel citato comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
Sentito il parere espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Termini e modalità di accreditamento
dalle banche ai concessionari
1. La banca delegata dal contribuente ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, accredita in via telematica, con valuta e disponibilità dal giorno dell'accreditamento, al concessionario competente in ragione della filiale che ha ricevuto il versamento, al netto sia della commissione spettante sia dell'eventuale compensazione operata dal contribuente con i saldi della sezione 3-INPS e della sezione 4-regioni, una somma pari ai saldi delle sezioni 2-erario dei modelli unitari compilati dai contribuenti.
2. La banca delegata, entro le ore 13 del termine di cui al comma 1, trasmette al concessionario, in via telematica e in conformità alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, un'attestazione contenente l'ammontare delle somme accreditate e i dati necessari al calcolo delle commissioni spettanti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore è l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997, n. 174:
"Art. 24 (Modalità di versamento). - 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalità di affidamento del servizio e i requisiti di idoneità, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.
2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.
3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresi conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.
7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.
8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.
9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5.
10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 241 del 1997:
"Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribusce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3".
- La sezione I del capo III del citato d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, reca disposizioni in materia di riscossione ed in particolare disciplina il versamento unitario e compensazione delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro 28 dicembre 1993, n. 567, recante: "Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993:
"Art. 11 (Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato) - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo.
5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 giugno 1924, supplemento ordinario.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1991. n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica":
"2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverà con sistemi telematici".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze del 4 novembre 1997:
"1. Il Dipartimento della entrate - Direzione centrale per la riscossione deve promuovere, mediante apposita relazione al Ministro, l'acquisizione del parere della commissione consultiva, oltre che nei casi specificatamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quando si versi in ipotesi di:
a) adozione di decreti ministeriali previsti da disposizioni di legge o di regolamento".
Nota all'art. 1:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. del 23 marzo 1998, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 marzo 1998.
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h -bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".