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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297

Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  27-9-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale prevede che, con la procedura dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio, semprechè siano compatibili con il diritto comunitario;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti;
Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, recante il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Ritenuta la necessità di riordinare la disciplina della produzione e della commercializzazione di alcune bevande spiritose ottenute nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle acquaviti, alle grappe, al "brandy italiano" e ai liquori;
Vista la comunicazione alla commissione dell'Unione europea effettuata ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, per le politiche agricole e della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquavite" la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.
2. Ferme restando le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, relative alla definizione, designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, la produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate dal presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.
Note alle premesse:
- L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 è il seguente:
"Art. 50. - 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche".
- L'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89 è il seguente:
"Art. 5. - 1. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'art. 6, le denominazioni di cui all'art. 1, paragrafo 4 sono riservate alle bevande spiritose ivi definite, tenuto conto dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4 e 12.
Tali denominazioni devono essere utilizzate per designare i prodotti in causa.
Per le bevande spiritose che non rispondono ai requisiti prescritti per i prodotti definiti all'art. 1, paragrafo 4 non possono essere utilizzate le denominazioni ivi precisate.
Queste bevande devono essere denominate "bevande spiritose".
2. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completate con indicazioni geografiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore.
3. a) Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II possono sostituire le denominazioni di cui al paragrafo 1 o completarle formando denominazioni composte. Tali denominazioni, composte o non, possono essere eventualmente accompagnate da indicazioni complementari a condizione che esse siano disciplinate dallo Stato membro di produzione.
In deroga al primo comma, l'indicazione marque nationale luxembourgeoise sostituisce la denominazione geografica e può completare le denominazioni delle acquaviti elaborate nel Granducato di Lussemburgo che figurano nell'allegato II.
b) Queste denominazioni geografiche sono riservate alle bevande spiritose per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive si sia svolta nella zona geografica in causa.
c) Gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio semprechè siano compatibili con il diritto comunitario. Nel contesto dell'attuazione di una politica della qualità, queste norme possono limitare la produzione di una zona geografica determinata ai prodotti di qualità conformi a tali norme specifiche".
- L'art. 28 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede, per quanto riguarda i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche, che il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:
a) stabilimenti di produzione;
b) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;
c) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa;
d) depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
e) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai punti al) e a2), ubicati fuori dai predetti impianti;
f) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;
g) magazzini di invecchiamento.