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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/1996)
Testo in vigore dal:  19-12-1996

Art. 49

1. Il testo dell'articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
"1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".
Note all'art. 49:
- Il testo dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) è il seguente:
"Art. 7. - Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000".
- Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.