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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/10/1995
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  22-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno;
EMANA

il

seguente regolamento: NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI.

Art. 1

Campo di applicazione
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle
cose d'interesse artistico", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.
- Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante
"Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e
l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli
edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni
e oggetti d'interesse culturale", è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1943.
- Il D.M. 16 febbraio 1982, recante "Modificazione al
decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi", è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982.
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante "Nulla osta
provvisorio per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della
legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10
dicembre 1984.
- Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante "Proroga di
alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 1987, è stato convertito, con
modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987).
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la
sicurezza degli impianti", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
- La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante "Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio
1991.
Nota all'art. 1:
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.