stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1988
nascondi
vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-8-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetta art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In relazione al disposto dei commi primo e terzo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, allorché l'avvenuta iscrizione di alunni possa compromettere l'efficienza della scuola, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in quanto essi non possiedono una adeguata conoscenza della lingua di insegnamento prevista per la scuola di frequenza, tale da consentire loro di seguire utilmente l'insegnamento nella classe di iscrizione, la questione viene sottoposta tra il ventesimo ed il venticinquesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico:
a) nell'ambito della scuola materna, dall'insegnante con motivata richiesta al comitato della scuola materna della relativa scuola, che deve sentire il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione;
b) nell'ambito dell'istruzione primaria, secondaria ed artistica, dal direttore o preside competente, su motivata richiesta dell'insegnante o del consiglio di classe, previa audizione del genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione o dell'alunno maggiorenne, alla commissione paritetica di cui al comma 2.
2. La commissione paritetica è composta da quattro esperti effettivi e due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico italiano e due effettivi ed uno supplente appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Gli esperti appartenenti al gruppo linguistico italiano vengono nominati dal sovrintendente scolastico; quelli appartenenti al gruppo linguistico tedesco dall'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca. Le rispettive nomine avvengono con provvedimenti disgiunti del sovrintendente scolastico rispettivamente dell'intendente di cui sopra. La commissione rimane in carica per la durata di tre anni ed è presieduta da uno degli esperti appartenente al gruppo linguistico italiano, se si tratta di iscrizione a scuole con insegnamento in lingua italiana, e da uno degli esperti appartenente al gruppo linguistico tedesco, se si tratta di iscrizione a scuole con insegnamento in lingua tedesca. In caso di parità di voto, al presidente della commissione è dato voto determinante.
3. I provvedimenti motivati del comitato e della commissione sono atti dovuti e devono essere adottati entro il termine perentorio di dieci giorni.
4. Qualora il comitato adotti un provvedimento di diniego, l'iscrizione viene effettuata alla scuola materna dell'altra lingua d'insegnamento, anche al di fuori dei termini ordinari. Qualora la commissione adotti un provvedimento di diniego, l'iscrizione viene effettuata alla corrispondente classe della scuola dell'altra lingua d'insegnamento, anche al di fuori dei termini ordinari. In modo analogo si procede se il genitore che ha esercitato il diritto di iscrizione o l'alunno maggiorenne riconosca fondata la questione sollevata.
5. Contro il provvedimento di diniego del comitato o della commissione paritetica è ammesso ricorso alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 20 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 19 del D P.R. n. 670/1972 e dell'art. 8 del D P.R. n. 116/1973 è il seguente:
"Art. 19. - Nella provincia di Bolzano l'insegnamento delle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine.
Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
L'iscrizione dell'anno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.
I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata".
"Art. 8. - Il diritto del padre o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole".