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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1999)
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vigente al 28/03/2024
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  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501 DEL 24 GIUGNO 1982 RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITÀ INDUSTRIALI.
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  • AUTORITÀ COMPETENTI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITÀ INDUSTRIALI.
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Testo in vigore dal:  13-10-1999
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))