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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 526

Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1997)
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vigente al 15/11/2018
Testo in vigore dal:  12-1-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, è aggiunto il seguente comma:
"Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:
1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;
2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;
3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;
5) il rilascio del nulla osta di agibilità teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale".
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- L'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, è il seguente:
"Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazione ed attività artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali o periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto".
Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, è il seguente:
"In materia di spettacoli pubblici l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata, nelle province di Trento e Bolzano, al previo nulla osta della provincia competente, per quanto attiene alla pubblica sicurezza".
Il testo degli articoli 31 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:
"Art. 31 (Apertura nuove sale). - La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministero per il turismo e lo spettacolo.
È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dell'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.
Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.
Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.
La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.
Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.
I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio, della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.
Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.
Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore e del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale".
"Art. 40 (Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso).
- Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.
Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla commissione di cui all'art. 51.
I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (bordero), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la commissione centrale per la cinematografia.
All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.
Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.
Il prezzo da corrispondere alla S.I.A.E. per i biglietti d'ingresso da essi forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.
Chiunque contraffa o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.
Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film; nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.
Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.
In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra".