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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  1-3-2017
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Art. 109

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. (122)
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. (122)
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. (122)
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili
((adottati dall'impresa))
. Sono tuttavia deducibili:
((182))
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. (121) (123) (126) (133)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. (133) (136)
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (133)
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
(115)

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AGGIORNAMENTO (115)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 144.
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AGGIORNAMENTO (121)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali".
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AGGIORNAMENTO (123)

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (122)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-quinquies, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (126)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 48) che "Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. [...] La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".
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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 83, comma 28-quinquies) che "Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008".
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AGGIORNAMENTO (182)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto:
- (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 13-bis, comma 7, lettera a)) che "Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio";
- (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa".