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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1986, n. 538

Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1986)
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Testo in vigore dal:  24-9-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato tra l'altro il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale, per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni nonché per adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente l'adeguamento della normativa riguardante i servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Considerata l'urgente necessità di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento stipendi e pensioni, facendo altresì luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Capo

I MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E DEI LORO FAMILIARI.

Art. 1

Trattamento normale diretto nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio
1. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, il provvedimento di liquidazione del trattamento normale di quiescenza è predisposto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e trasmesso ai competenti organi di controllo. A tal fine, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette alla predetta direzione generale, almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età o di servizio, la domanda di pensione, la certificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nonché la occorrente documentazione, i cui dati debbono comunque essere confermati dallo stesso ente entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. L'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti ai fini di quanto previsto dal comma 5.
2. Nel provvedimento di concessione sono indicati: le generalità del titolare del trattamento, del coniuge e dei figli minorenni; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; il motivo e la data di cessazione dal servizio; l'età massima prevista per il collocamento a riposo del dipendente in base alla legge ovvero al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento la ragioneria invia copia del provvedimento stesso alla competente direzione provinciale del tesoro per il tempestivo inizio dei pagamenti e l'originale alla Corte dei conti, unitamente alla relativa documentazione, per il controllo di competenza.
4. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di concessione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione, di cui dà comunicazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; dispone quindi il puntuale pagamento del trattamento economico, dalla data di decorrenza e sulla base di quanto previsto dal provvedimento medesimo, operando il conguaglio con quanto corrisposto a titolo di pensione provvisoria a norma del comma 5. Ove intervenga successivamente una modifica dell'ammontare del trattamento pensionistico a seguito di rilievo degli organi di controllo o per altra causa, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
5. Nelle more della concessione del trattamento definitivo si provvede all'attribuzione della pensione provvisoria con la procedura di cui all'art. 7.
NOTE

Note alle premesse:
- La legge n. 428/1985 concerne: "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti". Il testo dell'art. 1 di tale legge è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;
b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento degli stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.
Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:
a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonché del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;
b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati".
L'art. 7 di detta legge, relativo alla ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro, richiamato nel soprariportato art. 1, prevede che: "Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.
Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro.
Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.
Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente seconde comma".
- La legge n. 315/67 concerne: "Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agi ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro".
- L'art. 6 del D.L. n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 3/1979, è il seguente:
"Art. 6. - Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979.
All'uopo di essere versata, per ciascuna delle trimestralità precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralità, senza applicazione di interessi.
Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo è obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralità corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979.
I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioè entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente può effettuare il pagamento, anziché in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalità di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere.
Per il ritardato pagamento delle trimestralità o delle bimestralità, come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralità o della bimestralità stessa è dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento.
Per l'iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.
Duplicato del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sarà emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.
Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità.
L'acconto è determinato sull'importo della pensione diretta già in pagamento, nella misura dei 9/10 del trattamento netto spettante.
È fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'art. 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso e erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.
Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro".
- Il testo dell'art. 28 del D.L. n. 38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981), non modificato dalla legge di conversione n. 153/1981, è il seguente:
"Art. 28. - Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali e dalle comunità montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali e delle comunità montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1 aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1980".
- L'art. 30 del D.L. n. 55/83 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 131/1983, è il seguente:
"Art. 30. - (1) Con effetto dal 1 aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
(2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.
(2.1.) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.
(3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.
(4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.
(4.1.) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'intero art. 30 del D.L. n. 55/1983 è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) è il seguente:
Art. 8.- I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.
Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.
Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età, di dispensa dal servizio, nonché i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilità.
Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti.
Verificandosi questa ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione".