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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  3-2-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.
Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al
((. . .))
successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
((Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati))
. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.
Il collegio giudicante è composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.
Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unità nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.