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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 675

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1998)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-9-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 79/196 del 6 febbraio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;
Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione:
immersione in olio "o";
sovrappressione interna "p";
immersione sotto sabbia "q";
custodia a prova di esplosione "d";
sicurezza aumentata "e";
sicurezza intrinseca "i".
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 6 agosto 1998, (in G.U. 19/8/1998, n. 192), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, la cui conformità alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, prima del 30 settembre 1998, può essere messo in commercio, venduto ed essere utilizzato fino al 30 giugno 2003".