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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162

Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1997)
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vigente al 24/05/2018
Testo in vigore dal:  2-5-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Finalità


Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università.
Presso le Università possono essere costituite:
a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.