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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 1017

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2001)
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vigente al 04/12/2015
Testo in vigore dal:  13-8-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle partecipazioni statali; Decreta:

Art. 1



Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale;
((miniere, comprese le acque minerali e termali;))
cave e torbiere; commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.