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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 579

Regolamento relativo agli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  16-10-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, secondo comma, e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, numero 1054, sulle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

(Nomina diretta dei consiglieri di Stato)


I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato e ai consiglieri amministrativi regionali ai sensi dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono essere conferiti a coloro che, per l'attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato.
Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.