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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. 756

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO.

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vigente al 03/11/2020
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Testo in vigore dal:  29-9-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e ne è stato approvato lo statuto;
Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1940, n. 388, con il quale sono state approvate modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 e sono stati soppressi gli articoli 7, 8 ed il secondo comma dell'art. 10 dello statuto medesimo;
Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1965, n. 1649, con il quale sono state approvate ulteriori modifiche all'art. 9 di detto statuto;
Vista la deliberazione in data 9 aprile 1970, n. 100/70 di repertorio, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha deliberato l'integrale revisione dello statuto, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il riordinamento degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Udito il parere, favorevole con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato, commissione speciale, sezione II, nell'adunanza del 26 novembre 1970;
Vista la deliberazione in data 19 luglio 1971, n. 197/71 di repertorio, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha nuovamente approvato il testo del nuovo statuto, opportunamente modificato in conformità delle osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ENASARCO, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 19 luglio 1971 e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 90. - PASQUALUCCI