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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 869

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
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vigente al 04/12/2015
Testo in vigore dal:  10-11-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità e per l'interno; Decreta:

Art. 1


Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.