DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
vigente al 01/09/2022
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
 
  L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il  datore  di
lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro. 
  Nonostante  l'assicurazione  predetta  permane  la  responsabilita'
civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna  penale  per
il fatto dal quale l'infortunio e' derivato. 
  Permane, altresi', la responsabilita' civile del datore  di  lavoro
quando la sentenza penale stabilisca che  l'infortunio  sia  avvenuto
per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della  direzione
o sorveglianza del lavoro, se del  fatto  di  essi  debba  rispondere
secondo il Codice civile.(1a) 
  Le disposizioni dei due commi precedenti non  si  applicano  quando
per la punibilita' del fatto dal quale l'infortunio e'  derivato  sia
necessaria la querela della persona offesa. 
  Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda
degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se,
per  il   fatto   che   avrebbe   costituito   reato,   sussista   la
responsabilita' civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto  del
presente articolo.(1a)(20) 
  Non si fa luogo a risarcimento qualora  il  giudice  riconosca  che
questo non ascende a somma maggiore dell'indennita' che, per  effetto
del presente decreto, e' liquidata all'infortunato o ai  suoi  aventi
diritto. (37) ((78)) 
  Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la
parte che eccede le indennita' liquidate a norma degli articoli 66  e
seguenti. (37) ((78)) 
  Agli effetti dei precedenti  commi  sesto  e  settimo  l'indennita'
d'infortunio e'  rappresentata  dal  valore  capitale  della  rendita
liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. ((78)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio-9 marzo  1967,  n.
22 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1967, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  che
approva il T.U. delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente al comma terzo  ed  al
comma quinto, nella parte in cui essi riproducono le norme dichiarate
incostituzionali nei limiti di cui sub a) e b)". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 24 - 30 aprile 1986 n. 118
(in G.U. 1a s.s. 07.05.1986 n.  20)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "del comma quinto dell'art.  10  d.P.R.  n.  1124  del
1965, nella parte in cui non consente  che,  ai  fini  dell'esercizio
dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento  del  fatto  di
reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui,
non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti  del  datore
di  lavoro  o  di  un  suo  dipendente,  vi  sia   provvedimento   di
archiviazione;  dichiara  ex  art.  27  legge  n.  87  del  1953   la
illegittimita' costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n.
1124 del  1965,  nella  parte  in  cui  non  consente  che,  ai  fini
dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato,  l'accertamento
del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel
caso in cui il procedimento  penale,  nei  confronti  del  datore  di
lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in
sede istruttoria." 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 dicembre 1991 n. 485 (
in G.U. 1a s.s.  04.01.1992  n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 10, sesto e settimo comma,  del  d.P.R.  30
giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede  che  il  lavoratore
infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti  delle
persone civilmente responsabili per il reato da cui  l'infortunio  e'
derivato, al risarcimento del  danno  biologico  non  collegato  alla
perdita o riduzione della capacita' lavorativa  generica  solo  se  e
solo nella misura  in  cui  il  danno  risarcibile,  complessivamente
considerato,  superi   l'ammontare   delle   indennita'   corrisposte
dall'I.N.A.I.L.." 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n.  58,  nel  modificare  l'art.  1,  comma  1126,
lettere  a),  b)  e  c)  della  L.  30  dicembre  2018,  n.  145,  ha
conseguentemente  disposto  (con  l'art.  3-sexies,  comma   1)   che
"All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del  2018,  le
lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate;  le  disposizioni  ivi
indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018".